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Lo Statuto

Articolo 1: COSTITUZIONE
Ai sensi dell’Articolo 36 e successivi del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata “Villasanta Medievale” in seguito citata per brevità come “Associazione”, con sede in Villasanta (MI).

Articolo 2: SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale in Villasanta (MI) – via monte Grappa, 4 – ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3: OGGETTO (SCOPO) SOCIALE
L’Associazione non ha fini di lucro. È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi.
Gli scopi dell’Associazione sono:

  1. Promuovere, attraverso processi di liberazione e di formazione, la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
  2. La promozione e la diffusione della cultura, della musica, dei costumi e dell’arte medievale;
  3. La diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, riviste, seminari, convegni, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale;
  4. La promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;
  5. Promuovere ed organizzare gare, tornei, ed ogni altra attività sportiva, ludica e ricreativa, finalizzata all’incontro ed alla aggregazione della Comunità;
  6. Il sostegno dell’Associazione “Villasanta Medievale” mediante contributo operativo (tecnico e manuale) volontario ed in alcun modo retribuito dei Soci;
  7. La collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati, per la realizzazione di quanto sopra.

Il modo e la forma di partecipazione potranno essere disciplinati da un regolamento interno aggiuntivo.
L’Associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Articolo 4: I SOCI
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale che ne abbiano interesse e ne condividano le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, religione, ideologia politica o classe sociale.
I Soci, possono essere:

  • Soci FONDATORI:
    Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
    Contribuiscono finanziariamente, prestano la loro opera volontaria per la gestione dei servizi e l’attività tecnico-manuale nei programmi operativi proposti dall’Associazione e possono diventare membri del Consiglio Direttivo.
  • Soci ORDINARI:
    Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
    Contribuiscono finanziariamente, prestano la loro opera volontaria per la gestione dei servizi e l’attività tecnico-manuale nei programmi operativi proposti dall’Associazione e possono diventare membri del Consiglio Direttivo.
  • Soci ONORARI:
    Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, sono invitati alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono diventare membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 5: AMMISSIONE A SOCIO
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso di chi, legalmente o di fatto, ne esercita patria potestà e non godono di diritto di voto in Assemblea.
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione su apposito modulo.
L’ammissione a Socio è altresì subordinata all’osservanza delle seguenti indicazioni e requisiti:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail;
  2. dichiarare di attenersi e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni degli Organi Sociali;
  3. dichiarare di non essere stato radiato da altre Associazioni;
  4. dichiarare di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
  5. dichiarare di non ricavare in alcun modo utilità economica o lucrativa dalla partecipazione all’Associazione;
  6. dichiarare di non appartenere ad altri organismi aventi finalità incompatibili con quelle perseguite dall’Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
Tutte le domande di ammissione incomplete, senza firma dell’interessato o mendaci che perverranno al Consiglio Direttivo non saranno accettate.
In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
Per qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere fra Soci e l’Associazione o fra Soci, al diniego di ammissione o alla perdita della qualifica di Socio, sarà competente il Collegio dei Probiviri se previsto, altrimenti, l’Assemblea dei Soci la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 6: DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. Per quanto riguarda le attività svolte mediante convenzioni, l’Associazione assicurerà i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all’Articolo 12.

Articolo 7: DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 8: ESCLUSIONE DEI SOCI
I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  • per morosità; quando il Socio rimanga insolvente entro il termine fissato dal Tesoriere in carica, decade di diritto senza ulteriore avviso. In tali casi i Soci non hanno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate all’Associazione, sono dispensati dal pagamento della quota arretrata ma non da eventuali debiti contratti in precedenza con l’Associazione, e sono obbligati alla restituzione di eventuali materiali di proprietà dell’Associazione.

I Soci espulsi non potranno più far parte dell’Associazione. I Soci morosi o dimessi potranno ripresentare istanza per l’ammissione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’Articolo 5 del presente Statuto.
Articolo 9: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
  • Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Articolo 10: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. L’avviso di convocazione che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite i vari mezzi di comunicazione (fax, e-mail, posta) con le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora dove essa sarà tenuta, dell’ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
  • eleggere i membri del Collegio dei Probiviri (facoltativo);
  • esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;
  • esaminare ed approvare il bilancio preventivo;
  • esaminare ed approvare il programma annuale di attività;
  • esaminare ed approvare gli eventuali regolamenti interni dell’Associazione;
  • esaminare ed approvare quanto disposto dal Consiglio Direttivo in merito alle quote associative;
  • ratificare i provvedimenti di esclusione dei Soci.

L’Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

  • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  • nominare i liquidatori in caso di scioglimento;
  • autorizzare gli acquisti o le vendite di beni ed immobili che superano un impegno di € 5000.

Articolo 11: VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare:

  • in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
  • in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea in sede straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei Soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Per la modifica dello statuto l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
Per lo scioglimento dell’Associazione e per l’eventuale nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La delibera dell’Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.

Articolo 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a undici componenti, determinato, dall’Assemblea dei Soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati all’Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Organizzazioni ed Associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le Delibere del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13: RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo secondo quanto previsto dall’Articolo 12, entro tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 14: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 15: ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione, nella prima riunione successiva in ordine, nelle modalità previste all’Articolo 14 del presente Statuto.
Le adunanze possono essere indette con invito scritto dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati oppure con avviso affisso alla bacheca della Sede Sociale almeno 15 giorni prima delle sedute.
Nei casi di urgenza, il Presidente potrà convocare il Consiglio Direttivo anche telefonicamente, a mezzo fax o con ogni altro mezzo che egli reputerà idoneo in relazione all’urgenza.
In difetto di tali formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 16: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.
Il Segretario dell’Associazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

Articolo 17: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti o ad altri Soci specifici compiti od incarichi determinando la durata della delega ed i poteri delegati.
In particolare i compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i Segretari;
  2. proporre le modifiche dello Statuto Sociale;
  3. vigilare sull’osservanza dello Statuto Sociale;
  4. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
  5. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  6. stabilisce l’importo e le modalità di versamento delle quote annuali dei soci;
  7. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  8. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  9. deliberare le attività; in conformità agli Scopi Associativi e relative questioni;
  10. emanare ed aggiornare il Regolamento interno dell’Associazione;
  11. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  12. stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione;
  13. deliberare sull’adesione o partecipazione dell’Associazione a enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa;
  14. redigere ed approvare il bilancio relativo al periodo di un anno secondo il principio contabile di “cassa”;
  15. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Nell’esercizio dei suoi compiti il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze, prestazioni d’opera relative alle finalità statutarie. Esso può inoltre disporre l’acquisizione e/o il noleggio di attrezzature specialistiche inerenti alle finalità statutarie, predisporre e gestire siti internet con le loro spese inerenti.
I Membri del Consiglio sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.
Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Articolo 18: IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e come tale presiede l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 19: COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale e civile dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e dura in carica tutta la durata del Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente:

  • determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
  • convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  • sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

Il Presidente, in caso di urgenza, (ed in sua assenza il Vice Presidente) può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente stesso entro trenta giorni. In caso di assenza temporanea o impedimento la firma sociale è assunta dal Vice Presidente che lo sostituisce di diritto. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente che lo sostituisce di diritto.

Articolo 20: IL VICE PRESIDENTE
Il Vice-Presidente ha funzione di vicario del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo o su espressa delega.
In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo designa un altro Consigliere per assumerne temporaneamente le veci.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare, entro trenta giorni, l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21: IL SEGRETARIO
Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, custodisce e aggiorna il Libro dei Verbali assembleari, provvede alle affissioni e all’invio delle comunicazioni sociali, trasmette le convocazioni tanto del Consiglio Direttivo che dell’Assemblea dei Soci.
Il Segretario cura altresì la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiedere estratti a loro spese.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori sia interni che esterni all’Associazione.

Articolo 22: IL TESORIERE
Il Tesoriere ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti dell’Associazione. dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione dell’Associazione.
Il Tesoriere redige la relazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare annualmente all’Assemblea dei Soci e stabilisce le modalità ed i termini di versamento del contributo associativo annuo.
Il Tesoriere cura altresì la tenuta dei libri contabili ed è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori sia interni che esterni all’Associazione.

Articolo 23: Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri di cui due eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari ed uno esterno all’Associazione. Esso resta in carica tre anni e deve controllare la gestione patrimoniale e contabile dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo, per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all’Assemblea dei Soci.

Articolo 24: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)
Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci Fondatori, Ordinari, Onorari con almeno tre anni di ininterrotta appartenenza all’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri delibera in ordine al comportamento dei Soci che si ritiene lesivo degli interessi dell’Associazione, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, sentito l’interessato.
Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, di richiamo, di censura scritta, di decadenza dell’eventuale carica in seno all’Associazione, di esclusione dall’Associazione. La deliberazione di esclusione è validamente assunta col voto in tal senso di almeno quattro membri del Collegio.
Essi restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Articolo 25: VOLONTARIETÀ DELLE CARICHE
Ogni carica ed incarico, nessuno escluso ed eccettuato, conferiti in seno all’Associazione sono coperti a titolo gratuito.
Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività dell’Associazione purché preventivamente autorizzate.

Articolo 26: PROVENTI E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L’Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

  • dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  • da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • contributi di Organismi Internazionali;
  • da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  • da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

È sancita la intrasmissibilità delle quote associative o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Le somme versate per la quota associativa di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 27: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
L’Associazione ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario comprendente l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di Assemblea Ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell’Associazione.
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

Articolo 28: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto o dal Regolamento Interno, si rimanda al Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

   ©[current-year] Villasanta Medievale, Via Monte Grappa, 4 - Villasanta (MB) | C.F: 94611290159 - P.I: 06322760965 | info@villasantamedievale.it

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